ANZIO - IL SINDACO COSTRETTO AD INVOCARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CONTRO GLI IMPIANTI (BIO)GAS/METANO A SALVAGUARDIA DELLA SALUBRITA' DEI CITTADINI.
Grande impegno in questa vicenda da parte del nostro comitato Alternativa Sostenibile e di Anzio No Biogas
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Riportiamo l'Ordinanza emessa :
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Ordinanza n. 2 del 6 marzo 2017
IL SINDACO
PREMESSO
CHE a nord del territorio comunale esiste una zona industriale denominata Località Padiglione sulla quale sono presenti da diversi anni insediamenti industriali di varia natura, e che stanno pervenendo numerose istanze per l’insediamento di nuove attività produttive finalizzate al trattamento dei rifiuti;
CHE nelle vicinanze della presunta collocazione degli impianti sopracitati, sono presenti edifici popolari, civili abitazioni plessi scolastici, cinema, centri commerciali, industrie alimentari, esposti a rischi sanitari;
CHE è stato richiesto all’ Istituto Superiore di Sanità , al Dipartimento di Epidemiologia -Servizio Sanitario Regione Lazio e al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL ROMA H , con le note prot. n. 39165 del 05/09/2016 e la n. 8604 del 23/02/2017 l’avvio di uno studio epidemiologico nella zona industriale del Territorio Comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione) al fine di verificare se sussistono idonee condizioni di salubrità dell’intera area;
CONSIDERATO che l’art. 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. (..omissis)”
CHE l’art. 174 del Trattato di Amsterdam che riprende all’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che modifica il trattato costitutivo CE, dispone che “la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio che chi inquina paga”.
CHE in particolare, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il principio di precauzione è ammesso quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, che le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.
CHE il principio non subisce alcuna limitazione e tantomeno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente;
CHE il ricorso al principio di precauzione si giustifica ogni qual volta si debba adottare un atto amministrativo connesso con un’attività che presenta un rischio potenziale per la salute pubblica, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato o la sua portata non può essere quantificata e determinata per l’insufficienza dei dati scientifici, dovendosi tenere conto dei rischi di lungo periodo e dei diritti delle generazioni future;
CHE il principio di precauzione, impone l’adozione di misure temporanee volte ad assicurare una protezione cautelativa ed anticipata, con lo scopo di evitare danni nel periodo di tempo necessario a sviluppare la conoscenza dell’effettiva entità dei rischi;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico nella zona industriale del Territorio Comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione) , in ottemperanza al principio di precauzione, principio al quale si deve ricorrere in presenza di un rischio sconosciuto e di un pericolo potenzialmente significativo, in attesa di ottenere ulteriori risultati dalla ricerca scientifica, sospendere l’insediamento di ogni attività finalizzate alla gestione e trattamento dei rifiuti;
Visto art 32 della Costituzione Italiana;
Visto l’art. 174 del Trattato di Amsterdam;
Visto l’art. 130 R del Trattato di Maastricht.
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
ORDINA
L’immediata sospensione, per le ragioni espresse in premessa, dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e trattamento dei rifiuti anche in presenza di eventuali lavori avviati, quale precauzione ad ipotesi di danni gravi e irreversibili per l’ambiente e la salute dei cittadini, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico nella zona industriale del Territorio Comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione).
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota, a quanti essa è diretta nelle seguenti modalità:
notifica a mezzo Messi Comunali e/o Polizia Municipale:
- ai proprietari/conduttori dei fondi/orti che si trovano nell’area specificata;
- alle società che hanno presentato istanza per l’insediamento di suddetti impianti;
- ai seguenti servizi competenti per territorio: Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Anzio; Ufficio Tecnico del Comune di Anzio; Ufficio Attività Produttive del Comune di Anzio;
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Anzio; Polizia di Stato, Comando CC, i quali, ciascuno per competenza, sono tenuti a rispettare il presente atto.
- Città Metropolitana di Roma Capitale– Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” Servizio 1 – Gestione Rifiuti – Via Tiburtina 691 – 00159 ROMA ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
- REGIONE LAZIO Direzione Regionale Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti, Via del Giorgione 129 00147 Roma
- alla AZIENDA ASL ROMA H – Dipartimento di prevenzione –Borgo Garibaldi, 12– 00041 ALBANO
- ARPA Servizio Provinciale di Roma –Servizio suolo rifiuti e bonifiche-Via Giuseppe Saredo,52 00173 ROMA sezione.roma@arpalazio.legalmail.pa.it
INFORMA
Che avverso il presente atto può essere presentato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti come sopra.
Il Sindaco
Luciano Bruschini
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